
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE.
TUTELA PER danni involontariamente causati ai pazienti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell’attività descritta in polizza.
L ‘assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante:
· da colpa lieve o grave dell’Assicurato e/o da fatto colposo lieve o grave di persone delle quali deve rispondere
· dall’ erogazione di servizi fuori sede svolti da personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati
· da perdite patrimoniali cagionate ai pazienti e/o clienti in conseguenza dell’errato trattamento ( raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione ) dei dati personali degli assistiti o dei pazienti, purché conseguenti a fatti involontari e non
· dall’ uso delle attrezzature in proprietà e/o uso dell’assicurato ovunque collocati
· dall ‘esistenza e dall ‘esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente alla errata o inesatta elaborazione, compilazione o consegna di esiti e referti clinici
· da comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della copertura
· possibilità di scelta di un legale e di un tecnico di fiducia.
L’assicurazione comprende altresì i danni:
· di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di natura estetica
· provocati a seguito di sperimentazione;
· da mancata acquisizione del del consenso informato e/o redazione di referti e/o cartelle cliniche
La Società, a richiesta dell’Assicurato, si obbliga ad emettere polizza a garanzia dell’azione di rivalsa colpa grave a favore di dipendenti e personale paramedico che individualmente lo richiedano.
Condizioni particolari (sempre operanti)
· garanzia estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell’ ambito dei programmi di inserimento educativo e/o riabilitativo e/o terapeutico e/o neuropsichiatrico
· diminuzione/aumento premio annuo in relazione all ‘andamento tecnico
· assicurazione operante anche per i rischi derivanti dall’esercizio di una farmacia con vendita al pubblico
· garanzia estesa ad attività di sperimentazione non interventistica
· su richiesta dell\’Assicurato e a discrezione della Società garanzia estesa a sperimentazioni cliniche in conformità al D.M. del 14 luglio 2009 (R.D.).
Con integrazione del premio è possibile estendere
le seguenti garanzie: – RETROATTIVITA’ 10 ANNI – POSTUMA 10 ANNI.